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C. 29/01/2002

Art. 11. Sezioni remote

1. Gli enti segnalanti privati sono tenuti a garantire che le sezioni dell'archivio che risiedono presso di essi presentino un adeguato livello di efficienza e di sicurezza, rispondendo del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati. Le consultazioni delle sezioni remote sono registrate secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1.

2. Gli enti segnalanti privati, in base alla propria struttura tecnica e organizzativa, adottano processi di gestione della sicurezza del sistema informativo coerenti con l'esigenza di garantire la funzionalità e l'efficienza dell'archivio, tenendo anche conto di quanto indicato nell'allegato "Sicurezza del sistema informativo" e di eventuali ulteriori indicazioni della Banca d'Italia. Titolo III Modalità di accesso ai dati

Art. 12. Modalità di consultazione

1. Ogni consultazione effettuata dagli enti segnalanti privati e dai prefetti deve essere dagli stessi registrata in modo tale che ne risultino certi la persona fisica che la pone in essere, l'oggetto e la data e che i suddetti dati non possano essere alterati.

2. L'autorità giudiziaria consulta direttamente i dati contenuti nella sezione centrale dell'archivio. La sezione centrale registra tali accessi in modo tale che ne risultino certi l'oggetto e la data; l'autorità giudiziaria tiene traccia degli accessi medesimi in modo tale che ne risultino certi la persona fisica che li pone in essere, l'oggetto e la data.

Art. 13. Accesso dell'interessato Il soggetto interessato, o la persona da esso delegata, accede ai dati contenuti nell'archivio che lo riguardano tramite gli enti segnalanti privati che forniscono il servizio di consultazione o tramite le Filiali della Banca d'Italia.

Art. 14. Accesso ai dati non nominativi In presenza di un interesse connesso con l'utilizzo degli assegni e delle carte di pagamento, è possibile accedere ai dati non nominativi contenuti nell'archivio presso gli enti segnalanti privati che offrono tale servizio e presso le Filiali della Banca d'Italia.

Art. 15. Scadenza delle iscrizioni

1. Le segnalazioni contenenti dati identificativi personali restano iscritte in archivio secondo quanto previsto dall'art. 10 del Decreto ministeriale.

2. I dati non nominativi inseriti in archivio a seguito di sottrazione, smarrimento, mancata restituzione ovvero blocco di un modulo di assegno restano iscritti in archivio per il periodo di dieci anni.

3. I dati non nominativi inseriti in archivio a seguito di sottrazione, smarrimento, revoca ovvero blocco di una carta di pagamento restano iscritti in archivio per il periodo di due anni. Titolo IV Tariffe

Art. 16. Determinazione delle tariffe L'ente responsabile tariffa i servizi resi, nell'ambito della gestione dell'archivio, alle banche, agli uffici postali e agli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento in conformità con i criteri di cui all'art. 17.

Art. 17. Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe applicate dall'ente responsabile sono tali da recuperare i costi complessivamente sostenuti e sono comprensive di un margine di profitto congruo.

2. La tariffazione deve preservare condizioni di uguaglianza tra gli enti segnalanti privati. A tal fine essa prevede

a) una parte fissa, determinata in ragione della partecipazione al sistema di funzionamento dell'archivio, eventualmente maggiorata per il caso in cui l'attività di consultazione possa non essere associata a quella di segnalazione

b) una parte variabile, che tiene conto del ruolo di ciascun ente nell'ambito del sistema medesimo, determinata in ragione direttamente proporzionale alla sua rilevanza operativo-dimensionale, anche in termini di flussi informativi trattati.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'ente responsabile può altresì tenere conto delle soluzioni tecnico-organizzative adottate e prevedere forme ridotte di tariffazione per gli enti segnalanti che si avvalgono di altri enti segnalanti ai sensi dell'art. 4, comma 2.

4. L'ente responsabile assicura la trasparenza delle tariffe applicate a fronte dei servizi resi.

5. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri per la determinazione delle tariffe, l'ente responsabile è tenuto ad effettuare e a dare conto della corretta disaggregazione e imputazione dei costi sostenuti.

6. L'ente responsabile verifica annualmente la necessità di adeguare le tariffe all'effettivo andamento dei costi, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di eventuali economie di produzione. L'ente responsabile rende conto della tariffazione e dell'eventuale adeguamento periodico delle tariffe, nonchè dei fattori a tal fine presi in considerazione, in un'apposita relazione annuale alla Banca d'Italia; al ricorrere di eventi straordinari e imprevedibili, l'ente responsabile può adeguare le tariffe dandone preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. Titolo V Controlli

Art. 18. Sorveglianza sull'attività dell'ente responsabile

1. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 del Testo unico bancario, controlla che la gestione dell'archivio da parte dell'ente responsabile sia improntata a principi di affidabilità ed efficienza e sia conforme alle norme del presente regolamento e alle disposizioni che regolano la materia.

2. L'ente responsabile definisce uno specifico "piano di qualità" per l'erogazione del servizio, in conformità con gli standard internazionali di riferimento e con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può richiedere all'ente responsabile dati e informazioni, nonchè la trasmissione, anche periodica, e l'esibizione di ogni documento ritenuto necessario. L'ente responsabile invia alla Banca d'Italia, secondo i tempi e le modalità definiti da quest'ultima, apposite relazioni sull'attività svolta, nonchè le informazioni e i dati previsti dalle norme che disciplinano l'affidamento della gestione dell'archivio alla Banca d'Italia.

Art. 19. Controlli sugli enti segnalanti privati La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di Vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sui sistemi di pagamento previste dal Testo unico bancario, verifica il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, delle relative disposizioni di attuazione e di ogni altra norma connessa da parte degli enti segnalanti privati. Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 20. Acquisizione del codice fiscale

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, gli enti segnalanti privati richiedono il codice fiscale ai clienti non residenti che intrattengono con essi convenzioni di assegno, che siano titolari di una carta di pagamento emessa dagli stessi, ovvero che richiedono la stipula di tali convenzioni.

2. Nelle more dell'acquisizione di cui al comma 1, la segnalazione di revoca si intende completa anche in mancanza del codice fiscale.

Art. 21. Disposizioni allegate

1. Le disposizioni contenute nell'allegato "Tempi di funzionamento" e nell'allegato "Sicurezza del sistema informativo" formano parte integrante del presente regolamento e, unitamente ad esso, sono pubblicate sul sito Internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it, nonchè disponibili presso tutte le filiali della stessa Banca d'Italia.

2. In caso di difformità tra il testo pubblicato sul sito della Banca d'Italia e quello disponibile presso le filiali della stessa, fa fede il contenuto di quest'ultimo.

3. La Banca d'Italia può modificare e integrare le disposizioni di cui al comma 1 per esigenze di adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, al fine di assicurarne la funzionalità e l'efficienza. La Banca d'Italia rende pubbliche tali modifiche e integrazioni mediante appositi avvisi pubblicati sul suo sito Internet e resi disponibili presso le proprie Filiali per un congruo periodo di tempo. Roma, 29 gennaio 2002 Il Governatore: Fazio Allegato Tempi di funzionamento

Art. 1. Segmenti dell'archivio L'archivio è composto dai seguenti segmenti:

1) CAPRI (Centrale allarme procedura impagati), nel quale sono contenuti i dati relativi alle revoche dall'autorizzazione ad emettere assegni conseguenti alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386;

2) PASS (Procedura assegni sottratti e smarriti), nel quale sono contenuti i dati relativi ai moduli di assegni sottratti, smarriti, non restituiti e bloccati per altri motivi;

3) CARTER (Carte revocate), nel quale sono contenuti i dati nominativi relativi alle revoche dall'utilizzo delle carte di pagamento;

4) PROCAR (Procedura carte), nel quale sono contenuti i dati relativi alle carte di pagamento revocate, smarrite e sottratte;

5) ASA (Assegni sanzioni amministrative), nel quale sono contenuti i dati relativi alle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, lettera

c), della Legge 15 dicembre 1990, n. 386;

6) ASP (Assegni sanzioni penali), nel quale sono contenuti i dati relativi alle sanzioni penali ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, lettera c), della Legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 2. Segmento CAPRI La trasmissione dei dati dagli enti segnalanti privati alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 11 del giorno T1. La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati ha luogo tra le ore 11 del giorno T e le ore 15 del giorno T+1. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i dati ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso si avvale entro le ore 18 del giorno T+1. Gli enti segnalanti privati effettuano le operazioni di riscontro sui dati ricevuti; l'iscrizione e i conseguenti effetti si determinano alle ore 00:00 del giorno T+2. Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari.

Art. 3. Segmento PASS La trasmissione dei dati dagli enti segnalanti alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 22 di ciascun giorno (giorno T2). La divulgazione dei dati dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati può avvenire dalle ore 5 del giorno T alle ore 3 del giorno T+1. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i dati ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso si avvale secondo quanto previsto negli accordi tra enti segnalanti e comunque entro le ore 5 del giorno lavorativo T+1. I dati sono iscritti in archivio in concomitanza con la loro divulgazione. Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari e, facoltativamente per gli enti segnalanti, nella giornata del sabato, salvi i casi di festività nazionale.

Art. 4. Segmento CARTER La trasmissione dei dati dagli enti segnalanti privati alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 11 del giorno T3. La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati può aver luogo tra le ore 11 del giorno T e le ore 15 del giorno T+1. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i dati ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso si avvale entro le ore 18 del giorno T+1. L'iscrizione ha luogo alle ore 00:00 del giorno T+2. Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari.

Art. 5. Segmento PROCAR La trasmissione dei dati dagli enti segnalanti privati alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 11 del giorno T4. La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati può aver luogo tra le ore 11 del giorno T e le ore 15 del giorno T+1. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i dati ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso si avvale entro le ore 18 del giorno T+1. I dati sono iscritti in archivio in concomitanza con la loro divulgazione. Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari.

Art. 6. Segmenti ASA e ASP I tempi di funzionamento dei segmenti ASA e ASP verranno successivamente definiti ad integrazione del presente allegato e resi pubblici con le modalità previste dall'art. 21, comma 3, del regolamento della Banca d'Italia. Allegato Sicurezza del sistema informativo Ogni ente segnalante privato, oltre ad assicurare il rispetto delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in applicazione dell'art. 15 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, deve definire e governare un processo per la gestione della sicurezza del sistema informativo dell'archivio (Centrale d'allarme interbancaria - CAI). Nell'ambito di tale processo l'ente segnalante privato deve intraprendere le seguenti azioni.

 

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